Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 24.
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