Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1985
1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all', si procede a una gara. 2. La gara ha per oggetto i quantitativi di frumento duro di cui all', paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (1) e la Repubblica democratica tedesca. 3. La gara è indetta fino al 19 dicembre 1985. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara. 4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano precisato nel bando di gara. 5. La gara si effettua conformemente alle disposizione del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.
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