Art. 6
In vigore dal 24 lug 1985
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità dei prodotti venduti precisandone l'utilizzazione prevista. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre il 25 del mese per i prodotti venduti nella prima quindicina dello stesso mese ed entro e non oltre il 10 del mese successivo per i prodotti venduti nella seconda quindicina del mese.
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