Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 lug 1985
1. Una volta pagato il prezzo d'acquisto e costituita la cauzione di trasformazione, l'organismo ammassatore rilascia un permesso di ritiro recante le indicazioni previste dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76. 2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano alle operazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento. 3. Le informazioni complementari da iscrivere nella casella 104 dell'esemplare di controllo sono indicate nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2049:oj#art-4