Art. 6
1. La Commissione esamina i PIM onde determinare: - la loro conformità con il presente regolamento;
In vigore dal 23 lug 1985
- le azioni che saranno oggetto di un contributo finanziario della Comunità.
2. L'entità del contributo comunitario ai PIM tiene conto in primo luogo degli effettivi fabbisogni delle diverse regioni e delle loro condizioni di sviluppo economico e sociale; le regioni più sfavorite e le regioni più toccate dalle conseguenze dell'allargamento devono beneficiare della priorità degli sforzi.
Si tiene altresì conto:
- della qualità delle azioni secondo i criteri applicati di consueto dai Fondi, in particolare in termini di produttività, occupazione e reddito;
- dell'importanza dello sforzo consentito nell'ambito del PIM da parte dello stato membro, commisurato ai suoi obblighi di bilancio e al reddito nazionale pro capite;
- della coerenza del dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle inizative nella zona interessata dai PIM;
- della pertinenza degli strumenti comunitari, aiuti o prestiti nei confronti delle azioni; i mezzi finanziati impegnati devono essere adeguati alle finalità di queste azioni.
Storico versioni
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