Art. 16

Art. 16

In vigore dal 23 lug 1985
1. Le domande di pagamento a titolo della linea di bilancio di cui all', paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dallo stato membro, dall'autorità regionale o da qualsiasi altro organo designato dallo stato, comprese eventualmente le persone fisiche o giuridiche citate esplicitamente nei contratti di programma di cui all' in qualità di beneficiari di un contributo comunitario; le domande sono corredate di un certificato attestante l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'esistenza di documenti giustificativi particolareggiati; esse contengono le indicazioni seguenti: - natura delle operazioni oggetto della domanda di pagamento; - attestazione del fatto che le operazioni suddette sono state realizzate in conformità dei PIM; - natura ed importo delle spese effettuate per tali operazioni nel periodo oggetto della domanda. 2. La commissione effettua i pagamenti a favore dello stato membro o dei beneficiari di cui al para- grafo 1. 3. Lo stato membro oppure i beneficiari di cui al paragrafo 1 tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese dei PIM o le copie autenticate conformi, per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo versamento relativo ai PIM.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2088:oj#art-16