Art. 15

Art. 15

In vigore dal 23 lug 1985
1. I contributi provenienti dalla linea di bilancio di cui all', paragrafo 2, possono essere accordati solo per il finanziamento delle spese effettuate dopo la presentazione dei PIM. 2. Gli impegni di spese relativi alla linea di bilancio di cui all', paragrafo 2, sono effettuati entro i limiti delle disponibilità di bilancio, in quote annue. La prima quota viene concessa immediatamente dopo l'adozione della decisione di contributo della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è effettuato in funzione dello stato di avanzamento dei PIM. 3. Questi impegni possono dar luogo ad anticipi fino al 50 % del loro importo.
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