Art. 10

Art. 10

In vigore dal 23 lug 1985
1. Il contributo finanziario del bilancio della Comunità alla realizzazione dei PIM è assicurato da: - un contributo dei Fondi pari a 2,5 miliardi di ECU; - un ulteriore sforzo del bilancio pari a 1,6 miliardi di ECU. Questi importi ritenuti necessari si applicano per tutti i PIM nell'ambito delle disposizioni di bilancio in vigore, secondo le modalità di cui agli . 2. L'ammontare dei prestiti di cui potrebbero fruire i PIM durante il periodo di 7 anni è stimato a 2,5 miliardi di ECU. 3. I PIM presentati dalla Grecia beneficiano, ai sensi del paragrafo 1, di 2 miliardi di ECU.
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