Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 lug 1985
1. È prevista un'azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità nella composizione attuale. Questa azione ha l'obiettivo di migliorare le strutture socio-economiche di queste regioni, in particolare della Grecia, per permettere loro di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creata dall'allargamento. Questa azione è esercitata attraverso la partecipazione della Comunità alla realizzazione di Programmi integrati mediterranei, in seguito denominati PIM, di una durata massima di sette anni, presentati alla Commissione, 2. Le regioni e le zone che beneficiano dei PIM sono indicate nell'allegato I.
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