Art. 6
In vigore dal 22 lug 1985
L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:
a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,
b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.
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