Art. 32

Art. 32

In vigore dal 22 lug 1985
1. Gli stati membri notificano alla Commissione i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti che devono possedere. Deve essere altresì notificata qualsiasi modifica riguardante i tipi di istituti abilitati e i requisiti necessari. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri. 2. Gli stati membri i cui organismi competenti si avvalgono del disposto dell', paragrafo 2, comunicano alla Commissione le forme di cauzioni accettate in virtù di tali disposizioni e le condizioni imposte.
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