Art. 24

Art. 24

In vigore dal 22 lug 1985
1. Qualora non siano state soddisfatte una o più esigenze subordinate, viene immediatamente incamerata una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione. 2. La procedura di cui all' per recuperare la somma incamerata viene immediatamente esperita. 3. Il presente articolo non si applica quando interviene l', paragrafo 3.
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