Art. 11
In vigore dal 22 lug 1985
1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.
Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:
a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o
b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all', paragrafo 2.
2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.
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