Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Gatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25. (4) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 14. (5) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 19.
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