Art. 2
In vigore dal 22 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Gatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 14.
(5) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 19.
Storico versioni
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