Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue:

In vigore dal 22 lug 1985
1. All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), la percentuale del 50 % è sostituita dal 20 %. 2. All'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), è aggiunta la frase seguente: « Tuttavia, se al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento il socio di una cooperativa vitivinicola o di una associazione di produttori con sede nella regione 1 ha un impegno di conferimento globale per una parte della sua superficie produttiva, può essere presa in considerazione la resa di questa parte di superficie ». 3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la data del 30 aprile 1985 è sostitutita dal 31 maggio 1985. 4. All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il capoverso seguente: « Tuttavia, i volumi da distillare a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono comunicati alla Commissione anteriormente al 31 luglio 1985 ».
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