Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19. (4) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20. (5) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6. (6) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36. (7) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22. (8) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.
Storico versioni

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