Art. 2
In vigore dal 19 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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