Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1943/81 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1943/81 è modificato come segue:

In vigore dal 16 lug 1985
1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i progetti che possono fruire di aiuti comunitari in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77 (1) o nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 »; 2) il testo dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1981. 2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo 1o gennaio 1981 - 31 dicembre 1987 ammonta a 10,5 milioni di ECU ».
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