Art. 32
In vigore dal 16 lug 1985
Il presente regolamento lascia impregiudicata l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano sottoposte alle regole relative all'attuazione di questa politica. Articolo 33
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
2. La direttiva 69/73/CEE e le direttive adottate ai fini della sua applicazione sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 1987. I riferimenti a queste direttive devono intendersi come fatti al presente regolamento.
Le deroghe alla direttiva 69/73/CEE previste nell'allegato XXXII.I.1. dell'atto di adesione del 1985 si intendono applicabili anche al presente regolamento.
Fino alla fissazione delle disposizioni di applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali in vigore in questa materia prima della data di cui al primo comma e prese conformemente alla direttiva 69/73/CEE.
3. Le autorizzazioni accordate ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 69/73/CEE anteriormente al 1o gennaio 1987 sono revocate al più tardi il 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28.
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
Storico versioni
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