Art. 28

Art. 28

In vigore dal 16 lug 1985
1. Fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle regolamentazioni specifiche, le merci non comunitarie possono essere poste sotto il regime di perfezionamento attivo col sistema della sospensione, per consentire che i prodotti compensatori beneficino dell'esenzione dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione. 2. Le procedure previste dal presente regolamento relative al sistema della sospensione sono applicabili anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.
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