Art. 22

Art. 22

In vigore dal 16 lug 1985
1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono essere nella loro totalità o in parte oggetto di un'esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementari da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale, alle condizioni fissate dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo. 2. In caso di insorgenza di un debito doganale per i prodotti reimportati, verranno riscossi: a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli ; b) sui prodotti reimportati successivamente al perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità i dazi all'importazione il cui importo è calcolato in base alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo alle stesse condizioni da applicarsi se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati. TITOLO V Sistema del rimborso
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