Art. 18
In vigore dal 16 lug 1985
1. Il regime di perfezionamento attivo si conclude per le merci d'importazione quando i prodotti compensatori sono stati esportati sotto controllo doganale fuori del territorio doganale della Comunità, in piena osservanza di tutte le condizioni di utilizzazione del regime.
In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il regime si conclude quando la dichiarazione di cui sono oggetto le merci non comunitarie è stata accettata dalle autorità doganali.
2. Il regime di perfezionamento attivo si conclude altresì per le merci d'importazione quando i prodotti compensatori:
a) sono posti in zona franca o sono soggetti ad uno dei seguenti regimi doganali, per una successiva esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o per un nuovo assoggettamento al regime di perfezionamento attivo:
- regime dei depositi doganali,
- regime dell'ammissione temporanea,
- procedura del transito comunitario (procedura esterna) ovvero uno dei regimi di trasporto internazionale contemplati dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), purché l'utilizzazione di questi ultimi regimi sia consentita dalla legislazione comunitaria;
b) sono nuovamente assoggettati al regime di perfezionamento attivo;
c) sono immessi in libera pratica;
d) sono assoggettati al regime della trasformazione sotto controllo doganale;
e) sono distrutti sotto il controllo dell'autorità doganale, ed i residui e rottami risultanti da tale distruzione possono essere riesportati fuori del territorio doganale delle Comunità oppure essere oggetto di una delle altre destinazioni previste nel presente paragrafo;
f) vengono abbandonati a favore del Tesoro pubblico se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale.
3. La conclusione del regime alle condizioni previste nel paragrafo 2, lettere da c) a f), è subordinata all'autorizzazione dell'autorità doganale. Tale autorizzazione viene rilasciata quando le circostanze lo giustificano.
L'autorità doganale può inoltre dare la propria autorizzazione affinché i prodotti compensatori posti in zona franca o soggetti ad uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 2, lettera a), ricevano una delle destinazioni di cui alle lettere da c) a f) dello stesso paragrafo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alle merci non lavorate.
5. Secondo la procedura prevista all',. paragrafi 2 e 3, possono essere stabiliti i casi e le condizioni nonché il momento in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori oggetto di un'autorizzazione d'immissione in libera pratica sono considerati posti in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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