Art. 17
In vigore dal 16 lug 1985
L'autorità doganale può prendere le misure di sorveglianza e di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento da parte del titolare dell'autoritazione e da parte dell'operatore allorché trattasi di altra persona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1999:oj#art-17