Art. 15
In vigore dal 16 lug 1985
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento è determinato in base alle condizioni reali in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento.
2. Qualora le circostanze lo giustifichino e soprattutto quando si tratti di operazioni di perfezionamento effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite, che riguardano merci con caratteristiche sensibilmente costanti e che portano all'ottenimento di prodotti compensatori di qualità costante, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, in base a dati reali precedentemente constatati, tassi forfettari di rendimento.
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