Art. 1 · Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 16 lug 1985
« Tuttavia, il regime di estensione di talune norme previsto all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (4), è applicabile a decorrere: - dal 1o ottobre 1985 per le mele da tavola, le pere da tavola, le arance, i mandarini e le clementine, i carciofi, i cavolfiori, le cipolle, i porri, la lattuga cappuccio, la cicoria-indivia, la dolcetta, la lattuga selvatica e la cicoria-witloof; - dall'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 per i prodotti per i quali è fissata una campagna, diversi da quelli menzionati al primo trattino; - dal 1o gennaio 1986 per i prodotti diversi da quelli menzionati al primo e al secondo trattino. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1. ».
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