Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 lug 1985
1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1322/85 l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento greco 7 000 tonnellate di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato prima del 1o agosto 1984. 2. L'organismo d'intervento tedesco provvede al trasferimento del prodotto in ragione di 7 000 tonnellate prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987, salvo il caso in cui ciò sia materialmente impossibile. 3. Per ogni partita il trasferimento ha luogo a partire dai luoghi di magazzinaggio e a destinazione dei magazzini indicati. La lista dei magazzini di partenza e di destinazione è stabilita di comune accordo dagli organismi d'intervento greco e tedesco. Detta lista e le ulteriori informazioni relative al trasferimento possono essere ottenute presso i due organismi d'intervento. 4. Gli organismi d'intervento tedesco e greco adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza della data di presa in consegna convenuta tra di loro. 5. Per i magazzini di cui al paragrafo 3, nei quali il latte scremato in polvere sarà depositato dall'organismo d'intervento greco si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1948:oj#art-1