Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 148/85 è modificato come segue:
In vigore dal 12 lug 1985
1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 3
1. Nessuna tolleranza verso il basso si applica ad un quantitativo da consegnare alla distillazione da ciascun produttore soggetto all'obbligo e risultante dall'applicazione ai quantitativi di vino da tavola da esso prodotti delle percentuali di cui all', paragrafi 2 e 3.
2. Una tolleranza del 2 % verso l'alto rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 1 si applica:
- alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da parecchi produttori soggetti all'obbligo qualora la domanda d'aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento presentata da un distillatore riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di tali produttori;
- al quantitativo consegnato da ciascun produttore soggetto all'obbligo negli altri casi.
3. Per i quantitativi di vino che superano quelli di cui al paragrafo 2 non è dovuto alcun aiuto.
Il quantitativo d'alcole contenuto nel prodotto consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 non può superare quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati in conformità dei limiti previsti dal paragrafo 2 ».
2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Il quantitativo di vino da tavola di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 147/85 deve situarsi tra 120 000 al minimo e 160 000 al massimo ettolitri ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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