Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 148/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 148/85 è modificato come segue:

In vigore dal 12 lug 1985
1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 1. Nessuna tolleranza verso il basso si applica ad un quantitativo da consegnare alla distillazione da ciascun produttore soggetto all'obbligo e risultante dall'applicazione ai quantitativi di vino da tavola da esso prodotti delle percentuali di cui all', paragrafi 2 e 3. 2. Una tolleranza del 2 % verso l'alto rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 1 si applica: - alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da parecchi produttori soggetti all'obbligo qualora la domanda d'aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento presentata da un distillatore riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di tali produttori; - al quantitativo consegnato da ciascun produttore soggetto all'obbligo negli altri casi. 3. Per i quantitativi di vino che superano quelli di cui al paragrafo 2 non è dovuto alcun aiuto. Il quantitativo d'alcole contenuto nel prodotto consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 non può superare quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati in conformità dei limiti previsti dal paragrafo 2 ». 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Il quantitativo di vino da tavola di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 147/85 deve situarsi tra 120 000 al minimo e 160 000 al massimo ettolitri ».
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