Art. 2
In vigore dal 10 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(4) GU n. L 199 del 27. 7. 1984, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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