Art. 8

Art. 8

In vigore dal 8 lug 1985
Con effetto al 1o luglio 1983, agli importi di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2) si applica un coefficiente di 2,549941. Con effetto al 1o luglio 1983, agli importi di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica, per le persone alle quali si applica l' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (3), un coefficiente di 1,132395.
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