Art. 2
In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.
ALLEGATO
Definizione dell'area soggetta alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale
(, paragrafo 1, della convenzione)
La zona alla quale si applica la convenzione comprende le acque:
a) delle parti degli oceani Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse però:
i) le parti del mar Baltico e dei Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen, nonché
ii) le parti del mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine nord e del meridiano di 5° 36' longitudine ovest;
b) della parte dell'oceano Atlantico situata a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1899:oj#art-2