Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21. ALLEGATO Definizione dell'area soggetta alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (, paragrafo 1, della convenzione) La zona alla quale si applica la convenzione comprende le acque: a) delle parti degli oceani Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse però: i) le parti del mar Baltico e dei Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen, nonché ii) le parti del mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine nord e del meridiano di 5° 36' longitudine ovest; b) della parte dell'oceano Atlantico situata a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest.
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