Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 1985
Ai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro o immatricolati in uno stato membro è fatto divieto di utilizzare reti aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione. La definizione della zona della convenzione è riportata nell'allegato. Si considera che un peschereccio eserciti la pesca del merluzzo cappellano quando la quantità di merluzzi cappellani superi il 50 % in peso del quantitativo totale di merluzzo cappellano e di altre specie di pesce detenuto a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1899:oj#art-1