Art. 1 · Per la campagna di commercializzazione 1985/1986

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986

In vigore dal 8 lug 1985
a) il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per le pesche allo sciroppo sono fissati nell'allegato.
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