Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 12.
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