Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 13. (1) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.
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