Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 giu 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 37. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 30. (4) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23. (5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 89.
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