Art. 3
In vigore dal 4 giu 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. GRANELLI
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 36 dell'8. 2. 1985, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1543:oj#art-3