Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 giu 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente L. GRANELLI (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 36 dell'8. 2. 1985, pag. 10.
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