Art. 1
In vigore dal 4 giu 1985
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di specchi di vetro non incorniciati di cui alla voce ex 70.09 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 70.09-41, originari del Sudafrica.
2. L'importo del dazio è pari al 17,5 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1543:oj#art-1