Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 giu 1985
1. Un contingente tariffario comunitario annuale di 25 000 tonnellate, che per l'anno 1985 si riferisce, eccezionalmente, ad un periodo limitato dal 1o luglio al 31 dicembre 1985, è aperto nella Comunità per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della specie « Gadus morhua », « Boreogadus saida » e « Gadus ogac » della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è sospeso.
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