Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 giu 1985
1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1985 il dazio della tariffa doganale comune per il 2'-terz-pentilantrachinone della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 70 tonnellate. Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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