Art. 2 · I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

Art. 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

In vigore dal 3 giu 1985
a) 10 t per le carcasse o le mezzene, b) 5 t per tutti gli altri prodotti.
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