Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 9. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (5) GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 18.
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