Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 27 maggio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985. (3) GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32. (5) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. (6) GU n. L 122 del 7. 5. 1985, pag. 13. (7) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
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