Art. 1
In vigore dal 24 mag 1985
1. L'importo di « 34,50 ECU » che figura nell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2268/84 è sostituito da « 28 ECU ».
2. L'importo di « 40 ECU » che figura nell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2278/84 è sostituito da « 33,50 ECU ».
Storico versioni
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