Art. 6
In vigore dal 23 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 19.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(3) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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