Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1431/82 è modificato come segue:1è aggiunto l'articolo seguente:
In vigore dal 23 mag 1985
«Articolo 2 bisPer permettere lo scaglionamento delle vendite dei piselli, delle fave e delle favette, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo di obiettivo ed il prezzo minimo sono maggiorati mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna, durante un periodo da stabilire, di un importo che può essere diverso per il prezzo limite per l'aiuto, da un lato, ed il prezzo di obiettivo ed il prezzo minimo, dall'altro.Le maggiorazioni mensili, uguali per ogni mese, sono stabilite ogni anno dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità.»;2il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase è sostituito dal testo seguente:«Tale aiuto è pari ad una parte della differenza tra questi prezzi. Questa parte è fissata secondo la procedura prevista al paragrafo 5 in funzione della composizione energetica e proteica dei prodotti in questione e della differente valorizzazione di questi due elementi nella Comunità.»;3il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:«1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia, calcolato per un punto di passaggio della frontiera della Comunità e riportato eventualmente alla qualità tipo di cui all', paragrafo 5, è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; si procede, se del caso, ad un adeguamento dei costi, per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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