Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 23 mag 1985
europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.
(1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1314:oj#art-2