Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 66. (2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985. (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.
Storico versioni

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