Art. 3
In vigore dal 21 mag 1985
1. Le pesche sciroppate devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.
2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:
a) per « frutto intero » si intende il frutto intero non snocciolato;
b) per « metà » si intende il frutto snocciolato, tagliato verticalmente in due parti approssimativamente uguali;
c) per « quarti » si intende il frutto snocciolato, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;
d) per « fette » si intende il frutto snocciolato, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;
e) per « dadi » si intende il frutto snocciolato, tagliato in pezzi cubici.
3. Ogni recipiente con pesche sciroppate può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.
4. Il colore delle pesche sciroppate deve essere quello caratteristico della varietà utilizzata. Le parti che erano ovviamente vicine o che componevano la cavità del nocciolo e che, dopo essere state inscatolate, si sono lievemente scolorite, sono considerate aventi un colore caratteristico normale.
I recipienti delle pesche sciroppate non devono contenere frutti parzialmente acerbi.
5. Le pesche sciroppate devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori o odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.
6. Le pesche sciroppate devono essere praticamente esenti da:
a) elementi estranei non nocivi di origine vegetale,
b) buccia,
c) unità difettose.
I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.
Storico versioni
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