Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 mag 1985
1. Le pere sciroppate devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2. 2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue: a) per « frutto intero » si intende il frutto intero con il torsolo e con o senza picciolo; b) per « metà » si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali; c) per « quarti » si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssivativamente uguali; d) per « fette » si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in più di quattro parti cuneiformi; e) per « dadi » si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in pezzi cubici. 3. Ogni recipiente con pere sciroppate può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta. 4. Il colore delle pere sciroppate deve essere quello caratteristico della varietà Williams. Una coloritura lievemente rosata non è considerata un difetto. Si considera che le pere sciroppate contenenti ingredienti speciali siano di colore caratteristico quando non presentano anormali alterazioni di colore tenuto conto degli ingredienti usati. 5. Le pere sciroppate devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori e odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri. 6. Le pere sciroppate devono essere praticamente esenti da: a) elementi estranei non nocivi di origine vegetale, b) buccia, c) unità difettose. I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.
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