Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 mag 1985
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1), della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1248:oj#art-1